F.A.Q. su rete d’Imprese

Faq – Domande frequenti

  1. Cos’è un contratto di rete?
  2. Perché si parla di Rete d’impresa come di un nuovo modello di business per vincere le sfide?
  3. Quali sono i vantaggi concreti, le motivazioni che spingono le aziende a costituire una Rete d’imprese?
  4. Le Reti d’impresa – ufficiali e legalmente riconosciute – possono essere costituite solo attraverso il Contratto di Rete?
  5. Qual è la differenza fra una Rete formalmente costituita ed una Rete “informale”?
  6. Quali aziende possono  partecipare e dare vita  ad un contratto di rete?
  7. Cos’è, in pratica, il Programma di Rete d’impresa?
  8. Che differenza c’è fra una Rete d’impresa e altre forme di aggregazione quali ad esempio ATI, Consorzio, Distretto?
  9. Cosa deve obbligatoriamente indicare e contenere un contratto di Rete?
  10. Quali sono gli altri elementi facoltativi del contratto di Rete?
  11. Una rete deve mantenere per sempre la forma con la quale è nata?
  12. Che cos’è l’Organo Comune della Rete? Quali funzioni svolge?
Cos’è un contratto di rete?
Un contratto di rete è un accordo (contratto) mediante il quale un gruppo di imprenditori si impegna a:
>a) collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti allo svolgimento delle proprie attività,

b) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura commerciale, industriale, tecnica o tecnologica;

c) esercitare in comune una o più attività attinenti all’oggetto della propria impresa.

Il contratto di Rete può prevedere questi obiettivi singolarmente o anche congiuntamente (ad esempio tutti e tre gli obiettivi a, b e c )

Ciò che conta è che la collaborazione stabilita in contratto deve essere finalizzata al conseguimento di obiettivi strategici connessi all’accrescimento della capacità innovativa e della competitività dei singoli partecipanti e della rete nel suo complesso.

Dal punto di vista giuridico occorre notare che il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 3 comma 4-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 ed è uno schema negoziale mediante il quale “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Dalla definizione di legge quindi emerge la possibilità di costruire differenti tipologie di rete: reti leggere, incentrate essenzialmente sullo scambio di informazioni e/o prestazioni; reti ad aggregazione intermedia aventi ad oggetto vere e proprie forme di collaborazione; infine, reti ad livello di coesione, in ragione di un vero e proprio esercizio in comune di attività.

Obiettivi prioritari del contratto di rete sono dunque essenzialmente tre: innovazione, crescita di competitività, internazionalizzazione

Perché si parla di Rete d’impresa come di un nuovo modello di business per vincere le sfide?

Ultimamente si parla tanto di Rete di imprese poiché essa costituisce una opportunità per battere la crisi.
La Rete d’impresa rappresenta infatti un modello di business adeguato per vincere le sfide in quanto essa funge da moltiplicatore del valore delle idee e soprattutto la forza economica e la sinergia fra le aziende.

La rete infatti,è un circuito di distribuzione del lavoro che consente lo scambio e la condivisione della conoscenza, in modo da permettere:

  • La valorizzazione ed il superamento della specializzazione delle PMI (che hanno forti competenze ma solo all’interno del loro stretto ambito, del limitato capitale, delle limitate risorse di marketing per mantenere il proprio mercato ed entrare in nuovi )
  • L’aumento del numero di clienti
  • La suddivisione dei costi
Quali sono i vantaggi concreti, le motivazioni che spingono le aziende a costituire una Rete d’imprese?

In sintesi, le motivazioni ed i vantaggi che si cerca di realizzare attraverso la Rete possono essere così riassunte:

  • aumento dell’efficienza operativa e razionalizzazione dei costi e delle procedure organizzative interne;
  • innovazione di prodotto, di processo e di mercato, per soddisfare l’evoluzione della domanda e differenziare la propria offerta dai concorrenti;
  • accesso a mercati internazionali, anche lontani, che le singole aziende da sole non riuscirebbero mai ad aggredire con forza adeguata.

Le Reti d’impresa – ufficiali e legalmente riconosciute – possono essere costituite solo attraverso il Contratto di Rete?

 

Dal punto di vista giuridico sì. Sono legalmente riconosciute solo quelle costituite mediante Contratto di Rete d’impresa.
Comunque, come molti imprenditori sanno, esistono anche altre forme di aggregazione “informale” fra le imprese (ad es. aziende che si aggregano per esporre assieme in una Fiera).

Qual è la differenza fra una Rete formalmente costituita ed una Rete “informale”? 

 

Una Rete d’impresa formalmente costituita è obbligatoriamente dotata di un “Programma di Rete” che individua l’oggetto del contratto fra i partecipanti e ne regola i rapporti. A differenza delle aggregazioni informali, quindi, una Rete d’Impresa stabilisce in maniera precisa obiettivi, modalità operative, diritti e doveri delle aziende coinvolte, permettendo loro di “diventare grandi” rimanendo indipendenti.

Quali aziende possono  partecipare e dare vita  ad un contratto di rete?

 

Possono aderire ad un contratto di Rete imprese di qualunque natura (incluse le ditte individuali e le organizzazioni no-profit), purché risultino iscritte presso la loro locale CCIAA.
Possono partecipare alla Rete anche aziende straniere purché abbiano almeno una sede regolarmente iscritta nel territorio italiano.
Possono partecipare alla Rete d’imprese anche Banche ed Enti Pubblici purché abbiano per oggetto principale l’esercizio di un’attività d’impresa.

Cos’è, in pratica, il Programma di Rete d’impresa?

 

E’ quella sezione del Contratto di Rete in cui viene indicato l’oggetto del contratto, cioè lo scopo per il quale le imprese si aggregano, si definisce che cosa la Rete intende fare (in pratica l’oggetto del contratto) e le modalità di realizzazione di tale scopo.
Nel programma di Rete, inoltre, si indicano anche le modalità per verificare se si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Che differenza c’è fra una Rete d’impresa e altre forme di aggregazione quali ad esempio ATI, Consorzio, Distretto?

 

 

 

RETE / ATI: La Rete è diversa dall’Ati, in quanto gli obiettivi non sono limitati ad una specifica iniziativa (es. la partecipazione ad una gara). La Rete contempla obiettivi diversificati e più strategici.

RETE / CONSORZIO: La Rete si differenzia dal Consorzio per il fatto che non si unifica una parte dell’attività imprenditoriale, ma ci si limita a svolgere attività comuni per aumentare la competitività di tutte le partecipanti.

RETE / DISTRETTO: La Rete si distingue dal Distretto, potendo coinvolgere imprese geograficamente lontane e con specializzazioni diverse.

La Rete d’imprese, quindi, è un modello di business che supera le altre forme di aggregazione.

Cosa deve obbligatoriamente indicare e contenere un contratto di Rete?

 

 

 

Il contratto di rete deve obbligatoriamente contenere:

  1. le imprese partecipanti ed i loro riferimenti;
  2. gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva sul mercato delle imprese aderenti;
  3. la determinazione di modalità concordate fra le parti per misurare l’avanzamento, individuale e collettivo, verso gli obiettivi strategici;
  4. la definizione del programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
  5. la durata del contratto;
  6. le modalità di adesione di altri imprenditori;
  7. le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri nei poteri dell’organo comune ove istituito);

Quali sono gli altri elementi facoltativi del contratto di Rete? 

 

 

 

Accanto agli elementi obbligatori, il contratto di rete ne prevede altri facoltativi:

  1. l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, del quale deve essere indicata “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi nonché le regole di gestione del fondo medesimo”;
  2. la creazione di un organo comune, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
  3. le eventuali clausole facoltative di recesso anticipato dalla rete;
  4. se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Una rete deve mantenere per sempre la forma con la quale è nata? 

 

 

 

 

Sicuramente sarebbe meglio studiare e pianificare attentamente la struttura della Rete al momento della sua costituzione, in modo da non doverla poi modificare. Ma ciò non significa che la collaborazione fra imprese non si possa evolvere, tanto da richiedere degli “aggiustamenti” anche a rete già costituita.

Che cos’è l’Organo Comune della Rete? Quali funzioni svolge? 

 

 

 

L’Organo Comune è l’organo della Rete deputato ad eseguire le deliberazioni assunte dai partecipanti alla Rete stessa.

L’Organo Comune non è sempre presente nelle Reti d’impresa, essendo la sua istituzione facoltativa e legata per lo più alle finalità e agli obiettivi della Rete stessa. Volendo fare un parallelo, l’Organo Comune di una Rete è paragonabile al Consiglio di Amministrazione di una società.

Questo organo può essere costituito da un unico soggetto o da una pluralità di soggetti e opera sulla base di un mandato (con o senza rappresentanza) e quindi entro i limiti imposti dal mandato stesso (si vedano le norme del Codice Civile sul mandato).

Sia che l’Organo Comune agisca in rappresentanza delle imprese partecipanti alla Rete sia che agisca in nome proprio, esso non è responsabile verso i terzi dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, i cui effetti giuridici ricadono nella sfera giuridica delle imprese partecipanti alla Rete.

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