Opinioni sul tema

Reti di Impresa: Finalmente i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Articolo di Dott. Davide Moroni

Con la nuova circolare del 18 giugno 2013 n. 20/E l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle Reti d’impresa anche a seguito delle novità introdotte prima dall’art. 45 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. “decreto crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi dall’art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. “decreto crescita bis”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.
In particolare è stata chiarita la differenza sostanziale tra reti-soggetto, dotate di soggettività giuridica propria, e reti-contratto, prive invece di tale soggettiva giuridica.

Le reti d’impresa, dotate di un fondo patrimoniale, hanno la possibilità di acquisire la soggettività giuridica con l’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Conseguentemente, a seguito dell’iscrizione, si viene a creare un nuovo soggetto di diritto (c.d. rete-soggetto) che diventa un autonomo centro di imputazione di interessi e di rapporti giuridici, acquistando rilevanza anche dal punto di vista tributario.

 

La rete-soggetto costituisce quindi sia sotto il profilo civile che sotto il profilo fiscale un soggetto economico “distinto” rispetto alle imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete e conseguentemente diviene un soggetto passivo d’imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti in materia di imposte dirette e indirette. Sotto il profilo delle imposte dirette le reti-soggetto sono soggette all’imposta sul reddito delle società ai sensi dell’art. 73, c. 2 TUIR e rientrano tra gli enti commerciali o non commerciali, a seconda del tipo di attività svolta in via principale o esclusiva, “diversi dalle società”.

 

Stesso discorso vale anche per l’IRAP; le reti infatti ai sensi del combinato disposto degli artt.li 2 e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 sono in ogni caso soggetti passivi d’imposta ai fini della imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini IVA, esse rientrano tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

 

Ne discende che la soggettività passiva ai fini IVA comporta l’attribuzione di un numero di P.IVA proprio della rete con la conseguenza che, gli eventuali adempimenti contabili ai fini dell’imposta in commento, saranno effettuati autonomamente dalla rete stessa. Infine, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/72, la rete-soggetto che svolge attività commerciale, è anche obbligata alla tenuta delle scritture contabili.

 

Conseguentemente la contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete dovrà essere trattata quale “partecipazione” alla rete-soggetto, al pari dei conferimenti in società, sia sotto il profilo civile che quello fiscale.

 

Di particolare rilievo è il richiamo della circolare n. 20/E alla impossibilità per la imprese partecipanti al contratto di rete, qualora esse abbia deciso di costituire una rete-soggetto, di fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42, c. 2-quater del D.L. 78/2010.

 

La stessa è infatti condizionata alla realizzazione di investimenti previsti dal programma di rete “direttamente” da parte delle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete. Le imprese, in questo caso, non si impegnano a realizzare direttamente questi investimenti ma per il tramite di un “soggetto distinto”, la rete-soggetto per l’appunto, perdendo quindi la possibilità di beneficiare di questa agevolazione.

Al contrario le reti che non acquisiscono la soggettività giuridica (c.d. reti-contratto) hanno diritto all’agevolazione sopra richiamata. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica per le reticontratto comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive delle società partecipanti alla rete.

Gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di Organo Comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso, che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei singoli contraenti, produce conseguentemente effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.

 

Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alla imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’Organo Comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentanti dall’Organo Comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione del prezzo ad essi imputabile. La stessa logica dovrà essere applicata alle vendite e alle prestazioni di servizi effettuate.
Viceversa gli atti posti in essere dalle imprese che operano senza rappresentanza non comporteranno alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.

 

Alla luce di questi chiarimenti, forse forniti con colpevole ritardo rispetto all’intento del legislatore, volto a favorire con effetto immediato lo sviluppo dell’aggregazione tra imprese, appare evidente come lo strumento delle reti di imprese abbia avuto in Italia per ora ancora poca diffusione.

Di certo quest’ultima circolare aiuta le imprese a meglio comprendere come muoversi all’interno di un contratto di rete e tratta aspetti di carattere civile e fiscale che avrebbero dovuto, a parere dello scrivente, essere affrontati sin dall’entrata in vigore della Legge 9 aprile 2009 n. 33.

 

- Dott. Davide Moroni |  Studio Dottori Commercialisti Dott. Valentino Colombo – Dott. Davide Moroni

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